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[1]Nelle zone indicate nel precedente articolo e' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, ed a lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al diboscamento, senza il previo consenso dell'autorita' militare.

[2]Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, qualora essi superino i limiti da fissarsi con le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.

[3]Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nelle zone sopraindicate, quando si estendono nelle stesse, senza riguardo al luogo dove e' sita la loro entrata.

[4]Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni che sono imposte alle dette proprieta' fondiarie dalle altre leggi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art2 · fonte del testo