Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtu' dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962, al Ministero della guerra, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani ed a societa' ed enti nazionali.
tolto: Le concessioni di esercizio, suindicate, sono accordate previa intesa col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti all'Azienda foreste demaniali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art7 · fonte del testo