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[1]I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtu' dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962, al Ministero della guerra, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani ed a societa' ed enti nazionali.
[2]Le concessioni di esercizio, suindicate, sono accordate previa intesa col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti all'Azienda foreste demaniali.
Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
