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Con decorrenza dall'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976. I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 3 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;74~art1 · fonte del testo