Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

  • 1)non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
  • 2)sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
  • 3)sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  • 4)sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.

Testo vigente dal 1 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-26;85~art2 · fonte su Normattiva