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Le vendite rateali previste dal precedente articolo devono essere stipulate in forma scritta. L'acconto sul prezzo di vendita dei prodotti indicati nel precedente articolo 1, quando formino oggetto dei contratti indicati nell'articolo stesso, non puo' essere pattuito in misura inferiore al 25 per cento del prezzo di listino al pubblico ed il residuo prezzo non puo' essere stabilito con una rateazione maggiore di 24 rate mensili. Nelle vendite con pagamento differito l'acconto non puo' essere inferiore al 30 per cento del prezzo globale ed il pagamento della residua parte deve essere eseguito in un termine non superiore a 12 mesi dalla data del contratto. I contratti di cui al comma precedente non possono essere stipulati con clausole di proroga dei termini di pagamento rateale o differito e di rinnovo di cambiali. Tali clausole si considerano come non apposte. Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o garanzia delle residue rate di prezzo o del residuo prezzo differito aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 4 devono essere descritti nel contratto nei loro elementi essenziali.

Testo in vigore dal 22 settembre 1964 al 15 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art2 · fonte del testo