Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 843.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 843.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1964 al 15 gennaio 1974. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attivita' commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni ne' superiore a 2 anni. La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche all'acquirente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 843
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art5 · fonte del testo