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Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attivita' commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni ne' superiore a 2 anni. La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche all'acquirente.

Testo in vigore dal 22 settembre 1964 al 15 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art5 · fonte del testo