Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →

In ogni Provincia e' costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge. I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma. Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella Provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale e demografico, il Ministro per la sanita', su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, puo' disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' Province finitime, designandone la sede.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art14 · fonte su Normattiva