Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presti comunque il suo nome, ovvero la sua attivita' allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

Testo vigente dal 1 ottobre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art17 · fonte su Normattiva