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Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola. Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione e non aver superato il 320 anno di eta' salvo le maggiorazioni di legge. Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alle scuole, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria di primo grado predetto, il possesso di qualsiasi diploma di scuola professionale o di altro genere.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983

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