Art. 48 — Istruttoria
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[1]Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile. L'atto e' inammissibile se:
- a)e' stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b)
[2]e c)
[3]del presente regolamento;
- b)non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;
- c)fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice;
- d)l'opponente non e' legittimato a presentare l'opposizione;
- e)manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
- f)e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta. Se all'atto di opposizione non e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di cui all'articolo 49, comma 1, informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilita' di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione e' resa pubblica tramite affissione all'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 35.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva