Art. 195
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(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata. 2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- a)fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
- b)mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
- c)costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
- d)mancato rispetto del sistema di qualita' previsto dalla norma UNI - EN 29003 - ISO 9003;
- e)mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva