Art. 364 — Disposizioni applicabili
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, ((commi 2 e 4)) del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi ((degli articoli 2 e 4)) della legge 10 luglio 1970, n. 579.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva