Art. 44Accessi in generale

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

  • a)le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  • b)le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui ((all'articolo 3)) del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art44 · fonte su Normattiva