Art. 44 — Accessi in generale
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
- a)le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b)le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui ((all'articolo 3)) del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva