Art. 44Accessi in generale

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1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

  • a)le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  • b)le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art44 · fonte su Normattiva