Art. 258 — Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
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Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attivita' della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, puo' essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi e' svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalita' e procedure:
- a)all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformita' dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b)esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;
- c)esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;
- d)puo' procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;
- e)le decisioni sono assunte a maggioranza;
- f)redige i verbali delle singole riunioni;
- g)redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- h)consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva