Art. 124Assegni a carico dei marittimi autorizzati

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Qualora, venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di Piloti esonerati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art124 · fonte su Normattiva