Art. 213 — Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva