Art. 227 — Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva