Art. 236 — Imbarco su nave nazionale all'estero
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Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto e' fatta annotazione sul libretto di navigazione. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto o che deve attraversare.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva