Art. 278 — Competenza speciale dei tribunali militari di bordo
[1]I tribunali militari di bordo giudicano altresi':
[2]1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;
[3]2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;
[4]3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
[5]4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'articolo 264.
[6]Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza e' determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva