Art. 25 — Scadenza della concessione
Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2172 — Durata del contratto
Se nel contratto non e' stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine…
Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine. Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.…
Art. 329 — Cessazione della concessione
La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva …
Art. 321
La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed e' tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione…
Art. 376 — Cessazione e decadenza della concessione
La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtu' del quale la stessa ha avuto luogo. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca. Il Comando, che ha provveduto alla concessione…
Art. 28 — Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9). La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, ne' maggiore di settanta. Trascorsi trent'anni dal giorno in cui e' cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art25 · fonte su Normattiva