Art. 270 — Meccanico navale di prima classe specializzato
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[1]((Meccanico navale di prima classe
[2]Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attivita' marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media, inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette;
- 4)avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;
- 5)avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina, o di navigazione, un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione. La frequenza del corso integrativo non e' richiesta per i licenziati delle sezioni motoristi o meccanici navali degli istituti professionali per le attivita' marinare, indicati dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo':
- 1)imbarcare:
- a)come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
- b)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio di stazza, lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;
- c)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;
- 2)assumere la direzione di macchina:
- a)di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati, purche', dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;
- b)di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina;
- c)di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;
- d)di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina. I meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purche' abbiano effettuato, prima del congedamento, una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di macchina.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651
4Il D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli aspiranti al titolo di "meccanico navale di prima classe", di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo."
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva