Art. 271 — Meccanico navale di seconda classe per motonavi
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Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 4)avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato, riconosciuto dal ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento a fare o a riparare motori a combustione interna o a scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un comune secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo' condurre:
- a)motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse installati su navi a vela, come mezzo di propulsione ausiliario;
- b)motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite al trasporto di inerci nel Mediterraneo oppure a duecento cavalli asse su navi adibire al trasporto dei passeggeri, entro i limiti dei compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave;
- c)motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite alla pesca. I secondi capi ed i sergenti meccanici e motoristi navali della marina militare provenienti dalla carriera continuativa o dal servizio volontario possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno tre anni di navi-azione in servizio di macchina.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva