Art. 271 — Meccanico navale di seconda classe per motonavi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 2011 al 26 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
- 3)avere conseguito la licenza di scuola media;
- 4)avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo':
- 1)imbarcare:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136));
- b)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
- 2)assumere la direzione di macchina:
- a)su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136));
- c)su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
- d)su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
- e)su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi. I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.
Testo vigente dal 25 agosto 2011 al 26 giugno 2015 · versione 36 su Normattiva