Art. 274
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Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2)non avere importato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
- 3)avere compiuto i diciannove anni di eta';
- 4)sapere leggere e scrivere;
- 5)avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva