Art. 274

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Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
  • 2)non avere importato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
  • 3)avere compiuto i diciannove anni di eta';
  • 4)sapere leggere e scrivere;
  • 5)avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
  • 6)avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art274 · fonte su Normattiva