Art. 274

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[1]Marinaio motorista

[2]Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
  • 2)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
  • 3)avere compiuto i diciannove anni di eta';
  • 4)sapere leggere e scrivere;
  • 5)avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
  • 6)avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre:
  • 1)motore a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli asse, su navi addette al trasporto di merci;
  • 2)motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, addette alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.

Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art274 · fonte su Normattiva