Art. 277 — Ingegnere navale
Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
- 1)possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
- 2)avere compiuto ventitre' anni di eta';
- 3)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4. L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva