Art. 277Ingegnere navale

Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
  • 2)avere compiuto ventitre' anni di eta';
  • 3)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4. L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art277 · fonte su Normattiva