Art. 279

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Chi intende dedicarsi alla professione di maestro d'ascia deve domandare l'iscrizione nel registro come allievo maestro d'ascia. Per tale iscrizione 6 necessario avere compiuto i quattordici anni di eta', avere compiuto gli stadi del corso superiore elementare ed essere domiciliato in uno dei comuni dello Stato.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 13 agosto 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art279 · fonte su Normattiva