Art. 344Indagini in caso di perdita presunta

Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator:, agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art344 · fonte su Normattiva