Art. 466-bis — Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi
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1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalita', la composizione della commissione centrale e' integrata da un esperto dotato di specifica professionalita' e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente. 2. All'attivita' della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini. 3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi e' nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed e' composta come segue:
- a)un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
- b)due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
- c)due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;
- d)un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
- e)un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario; 4. Con le stesse modalita' sono nominati i supplenti della medesima commissione. 5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
- a)riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi ed e' costantemente informata dalla stessa in merito all'attivita' di indagine in corso;
- b)riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestivita' le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
- c)riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
- d)nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c): 1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate; 2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
- e)invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;
- f)qualora in relazione a sinistri per i quali si e' gia' conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati; ((g))) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini sui sinistri marittimi; ((h))) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente; ((i))) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato. 6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonche' del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte. 8. La corrosione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio. 9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreche' le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino. 10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.
Testo vigente dal 25 maggio 2001 al 21 ottobre 2011 · versione 30 su Normattiva