Art. 59 — Ordinanza di polizia marittima
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →
A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
- 1)la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
- 2)la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
- 3)i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
- 4)il servizio delle zavorre;
- 5)la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
- 6)il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
- 7)l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- 8)l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
- 9)l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
- 10)in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 luglio 2003 · versione 0 su Normattiva