Art. 11
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Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni e' compilato verbale che viene unito agli atti. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorita' giudiziaria non dispone diversamente, e' depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva