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Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati e' ammessa la regolarizzazione della iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonche', per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;331~art1 · fonte del testo