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Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati e' ammessa la regolarizzazione della iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonche', per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
