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La regolarizzazione di cui agli articoli 1 e 2 e' effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura degli interessati, dei contributi base calcolati sul valore massimo e vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia, nei periodi cui si riferisce la regolarizzazione stessa.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
