Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fuori dei casi previsti dall'articolo 21, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, i materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali, quando non ne sia possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i materiali ceduti, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in occasione dei soccorsi alle popolazioni delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-04-27;183~art3 · fonte del testo