Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili. I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'articolo 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-04-27;183~art2 · fonte del testo