Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio. Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 30 novembre 1956.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-08;751~art4 · fonte del testo