I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, numero 428, la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita. Sono altresi' rimesse alla Commissione predetta: le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima; le domande gia' presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari gia' stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art15 · fonte del testo