Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonche' quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento. Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art2 · fonte del testo