[1]Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'art. 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni: risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia gia' intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

[2]Bestiame bovino e bufalino

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art3 · fonte del testo