[1]Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'art. 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni: risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia gia' intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.
[2]Bestiame bovino e bufalino
Testo vigente dal 5 luglio 1956
