Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute a prezzi superiori a quelli ufficialmente stabiliti o che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta. I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 9 luglio 1954
