Art. 3
I documenti esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova forniti;. Alla stessa Commissione potranno altresi' essere rimesse per il parere le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimento determinati dagli eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione tecnica prescritta ai funi del pagamento del reintegro.
Testo vigente dal 26 giugno 1954
