In sede di liquidazione delle integrazioni, oggetto della presente legge, il Ministero dei trasporti puo' ripetere l'ammontare delle quote precedentemente corrisposte, risultanti non dovute, o comunque le maggiori somme eventualmente erogate a favore del richiedente. Indipendentemente dal disposto del precedente comma nei casi in cui il Ministero dei trasporti abbia concesso rimborsi e l'intervento finanziario non risulti in tutto o in parte giustificato dal maggior costo del pro dotto rispetto ai prezzi stabiliti in funzione del trasporto del carbone via mare, il beneficiario del rimborso e' tenuto a restituire le somme ricevute oltre alla misura necessaria.

Testo vigente dal 26 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;327~art4 · fonte del testo