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L'importo da corrispondere a tutto il 31 dicembre 1967 a saldo delle sovvenzioni alle aziende concessionarie, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna, resta determinato in lire 9.973.997.940.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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