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Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che per effetto dell'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A a tutti gli effetti giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;18~art1 · fonte del testo