Art. 3 — Disposizioni transitorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli aumenti di assegni stabiliti pei diversi personali dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1904, e nella prima applicazione di essa, quelli che godranno di un aumento di stipendio saranno esenti della ritenuta stabilita dall'articolo 42 (allegato u) della legge 8 agosto 1895, n. 486.
[2]Gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali che al 1° gennaio 1904 godevano aumento sessennale, lo riceveranno con lo stipendio della classe alla quale verranno assegnati nel nuovo ruolo, e nella misura stabilita per il nuovo stipendio, purche' complessivamente il loro assegno non superi lo stipendio della classe superiore e in ogni caso quello di lire 1800.
[3]Quelli invece che, alla data suddetta, non avevano ancora maturato il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno i sei anni di servizio pel compimento del sessennio medesimo.
[4]Gli ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali di 1ª e 2ª classe, che al 1° gennaio 1904 rimarranno temporaneamente in eccedenza nelle classi stesse dei nuovi organici, vi saranno mantenuti in soprannumero coi nuovi stipendi per esse stabiliti.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 2 giugno 1904.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]E. Pedotti.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
