Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1921 al 3 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]E' autorizzata la concessione ad una Societa' nazionale della posa e dell'esercizio di cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonche' con la Grecia.

[2]La concessione sara' fatta mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri e potra' contenere la garanzia da parte del Governo, per non oltre dieci anni, di un minimo di parole da scambiare attraverso i cavi suddetti.

[3]Le somme che fossero da erogarsi in dipendenza di tale garanzia, saranno inscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

[4]L'atto costitutivo, gli atti di aumento del capitale e lo statuto della Societa' assuntrice saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di L. 1000. Per la durata di 10 anni, a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, la Societa' sara' esentata dalla imposta di ricchezza mobile e di ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.

Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 3 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1133~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari