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[1]E' autorizzata la concessione ad una Societa' nazionale della posa e dell'esercizio di cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonche' con la Grecia.
[2]La concessione sara' fatta mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri e potra' contenere la garanzia da parte del Governo, per non oltre dieci anni, di un minimo di parole da scambiare attraverso i cavi suddetti.
[3]Le somme che fossero da erogarsi in dipendenza di tale garanzia, saranno inscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.
[4]L'atto costitutivo, gli atti di aumento del capitale e lo statuto della Societa' assuntrice saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di L. 1000. Per la durata di 10 anni, a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, la Societa' sara' esentata dalla imposta di ricchezza mobile e di ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.
Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 3 febbraio 1923
