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[1]((E' autorizzata la concessione ad una Societa' nazionale della posa e dell'esercizio di uno o piu' cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonche' con la Grecia, le Azzorre o altre isole dell'Atlantico.
[2]La concessione sara' fatta mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, e potra' contenere la garanzia, da parte del Governo, per non oltre dieci anni, di un minimo di parole da scambiare attraverso i cavi suddetti, o di un annuo contributo fisso.
[3]Le somme che fossero da erogarsi in dipendenza di tale garanzia saranno inscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.
[4]L'atto costitutivo, gli atti di aumento del capitale e lo statuto dalla Societa' assuntrice saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di L. 1000. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, la Societa' potra' essere esentata dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del sei per cento sul capitale effettivamente versato)).
Testo in vigore dal 3 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
